STRESS LAVORO CORRELATO:
Comunicazione ministeriale con le indicazioni in merito alla valutazione.
Dopo un lungo periodo di attesa e di incertezza interpretativa sulle modalità di valutazione del rischio stress lavoro correlato, la Commissione Consultiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha emesso indicazioni necessarie alla valutazione del rischio da stress lavoro correlato di cui all’articolo 28, comma l bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Viene confermata l’articolazione della valutazione in due fasi, una valutazione preliminare ed un valutazione approfondita, ma la seconda fase diventa ora eventuale, ovvero da attivare solo nel caso in cui la valutazione preliminare riveli elementi di rischio da stress lavoro correlato e le misure di correzione adottate a seguito della stessa, dal datore di lavoro, si rivelino inefficaci. Ove dalla valutazione preliminare non emergano elem enti di rischio da stress lavoro correlato tali da richiedere il ricorso ad azioni correttive, il datore di lavoro sarà unicamente tenuto a darne conto nel Documento di Valutazione del Rischio (DVR) e a prevedere un piano di monitoraggio. Diversamente, nel caso in cui si rilevino elementi di rischio da stress lavoro-correlato tali da richiedere il ricorso ad azioni correttive, si procede alla pianificazione ed alla adozione degli opportuni interventi correttivi (ad esempio, interventi organizzativi, tecnici, procedurali, comunicativi, formativi, etc). Ove gli interventi correttivi risultino inefficaci, si procede, nei tempi che la stessa impresa definisce nella pianificazione degli interventi, alla fase di valutazione successiva (c.d. valutazione approfondita). La seconda fase può essere espletata attraverso differenti strumenti quali questionari, focus group, interviste semi-strutturate. Tra le novità viene specificato che nelle aziende di maggiori dimensioni è possibile ch e tale fase di indagine venga realizzata tramite un campione rappresentativo di lavoratori?mentre nelle imprese che occupano fino a 5 lavoratori, in luogo dei predetti strumenti di valutazione approfondita, il datore di lavoro può scegliere di utilizzare modalità di valutazione (es. riunioni) che garantiscano il coinvolgimento diretto dei lavoratori nella ricerca delle soluzioni e nella verifica della loro efficacia. Da ultimo si precisa che La data del 31 dicembre 2010, di decorrenza dell’obbligo previsto dall’articolo 28, comma 1-bis, del d.lgs. n. 81/2008, deve essere intesa come data di avvio delle attività di valutazione , tuttavia, la programmazione temporale delle suddette attività di valutazione e l’indicazione del termine finale di espletamento delle stesse devono essere riportate nel documento di valutazione.